Sez. 2, Sentenza n. 5015 del 29/05/1990 (Rv. 467444 - 01)
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - SEPOLCRO GENTILIZIO O FAMILIARE - TRASFERIMENTO - CRITERI.*
CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) - SEPOLCRO GENTILIZIO O FAMILIARE - TRASFERIMENTO - CRITERI.*
Lo jus sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare (carattere, quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di Fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare Forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma, da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa. (V 1672/88, mass n 457695; (V 519/86, mass n 444115; (V 1527/78, mass n 390903; (V 1834/75, mass n 375499).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)