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Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 30/05/1997 (Rv. 504822 - 01)

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) | Sepolcro familiare e sepolcro ereditario - Differenze - Sepoltura di soggetto non appartenente alla famiglia "iure sanguinis" - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504822-01

CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI)

Mentre nel sepolcro cosiddetto "familiare" (destinato dal fondatore "sibi familiaeque suae") l'appartenenza alla famiglia è presupposto indispensabile per l'acquisto del diritto alla sepoltura, sempre che il fondatore non abbia diversamente disposto, nel sepolcro ereditario quest'ultimo si limita a compiere una mera destinazione del diritto di sepoltura ai propri eredi ("sibi haeredibusque suis") in considerazione di tale loro qualità, con la conseguenza che ciascuno di essi (subentrandogli "iure haereditatis") è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine (nella specie, quella del coniuge), entro i limiti della propria quota ereditaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1942 num. 1880 art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)