Sez. 6, Sentenza n. 32967 del 13/07/2001 Ud. (dep. 04/09/2001) Rv. 220730 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 388, terzo comma, c. p. - Condanna per il reato di cui all'art. 388, quarto comma, c. p. - Violazione del principio di correlazione - Sussistenza - Fondamento.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Sussiste la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra la contestazione e la pronuncia nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di sottrazione o distruzione compiuta dal proprietario su beni sottoposti a pignoramento previsto dall'art. 388, comma terzo cod. pen., venga invece condannato per il diverso reato relativo alla sottrazione o distruzione di beni propri affidati alla custodia del proprietario, punito dal quarto comma dello stesso articolo 388 cod. pen., in quanto il fatto per il quale è intervenuta la condanna si riferisce ad una fattispecie penale diversa, con l'aggiunta della qualità di custode, punito con sanzione edittale più grave, in ordine alla quale l'imputato non ha avuto la possibilità di difendersi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)