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Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 02/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 208180 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Finalità della norma - Concreta possibilità di difesa - Contestazione dell'addebito nel corso del giudizio - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208180-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. confermano il tradizionale principio per il quale l'imputato non può essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali egli non sia stato in condizioni di difendersi, fermo restando che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento a ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di difendersi. (Nella specie, nel decreto di citazione il fatto contestato era indicato erroneamente come commesso il "10.7.1987", mentre la sentenza di condanna si riferiva esattamente alla data del "7.10.1987". La Suprema Corte ha rilevato che comunque l'imputato, nel corso della istruttoria dibattimentale, aveva esercitato il suo diritto di difesa nella pacifica e indiscussa consapevolezza che la condotta di cui era accusato riguardava un fatto temporalmente collocato nel giorno 7.10.1987).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)