Sez. 6 - , Sentenza n. 2979 del 03/12/2020 Cc. (dep. 25/01/2021) Rv. 280590 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Maltrattamenti - Reato abituale - Consumazione - Modifica normativa intervenuta prima della consumazione ma dopo l'inizio della condotta - Applicabilità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Il reato di maltrattamenti, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo la cessazione della condotta, sicché eventuali modifiche del regime sanzionatorio trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile, ai fini della determinazione del termine di fase della custodia cautelare, la norma introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. in una aggravante ad effetto speciale della fattispecie base del maltrattamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 11, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)