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Sez. 6, Sentenza n. 23204 del 12/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286616-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Reato abituale - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286616-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/2019 num. 69, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Tratt. Internaz. 18/12/1979, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 14/03/1985 num. 132 art. 16, Decreto Legge 27/06/2013 num. 77 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)