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Sez. 6, Sentenza n. 28218 del 24/01/2023 Ud. (dep. 28/06/2023) Rv. 284788 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Reato abituale - Successione di leggi - Norma sopravvenuta sfavorevole - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284788-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato.

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 01/10/2012 num. 172 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)