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Sez. 3, Sentenza n. 59 del 13/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213158 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere al tribunale - Individuazione - Obbligo di trasmissione delle fonti di prova e non degli atti.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213158-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, tutti gli atti presentati al giudice che ha disposto la misura coercitiva, ovvero tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni difensive già depositate. Pertanto il pubblico ministero deve comunicare al giudice tutte le fonti di prova su cui fonda la propria richiesta, ma non anche tutti gli atti o documenti da cui quel materiale probatorio risulta; conseguentemente sino a quando non risulti che il pubblico ministero non ha trasmesso al giudice cautelare specifiche fonti probatorie a favore dell'indagato, non può farsi luogo alla decadenza della misura cautelare in applicazione degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)