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Sez. 4, Sentenza n. 2571 del 24/10/1996 Cc. (dep. 25/11/1996) Rv. 206115 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere al tribunale - Debbono essere tutti quelli presentati al giudice per richiedere l'applicazione della misura - Atti sfavorevoli all'indagato - Inclusione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206115-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, "tutti" gli atti che erano stati presentati dal pubblico ministero per richiedere la misura cautelare, compresi quelli eventualmente sfavorevoli all'indagato. Invero, la "deminutio" del diritto di difesa consegue al solo fatto di rimettere ad una parte, il pubblico ministero, il potere di selezionare e ridurre il materiale probatorio da sottoporre al riesame del Tribunale, la cui ampiezza non coinciderebbe con quella alla base del provvedimento dell'autorità procedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)