Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 23/02/2000 Cc. (dep. 11/11/2000) Rv. 217435 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere necessariamente al Tribunale - Certificato penale dell'imputato - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame delle misure cautelari, il certificato penale, non essendo un elemento su cui si fonda la richiesta ex art. 291 cod. proc. pen., non deve essere necessariamente trasmesso - a pena di inefficacia della misura - al tribunale procedente, ben potendo quest'ultimo acquisirlo, in relazione al proprio potere-dovere di valutare, ai fini del giudizio, la personalità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 236 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 688, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 688
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)