Sez. L, Sentenza n. 11325 del 18/12/1996 (Rv. 501400 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Spettanze di fine rapporto ex art.16 T.U. degli accordi aziendali A.M.T. di Catania (rimborso contributi) - Diritto del dipendente collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica - Decorrenza - Dalla data del collocamento a riposo - Comunicazione successiva dell'I.N.P.S. di accettazione dell'anticipato collocamento - Ininfluenza - Rivalutazione e interessi sulle somme dovute al lavoratore - Decorrenza - Dal collocamento a riposo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il beneficio della restituzione dei contributi previsto dall'art. 16 del cosiddetto Testo Unico degli accordi aziendali dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania (beneficio consistente nel versamento ai dipendenti anticipatamente collocati a riposo fra il cinquantaquattresimo ed il sessantesimo anno d'età, per inabilità fisica, di una somma pari ai contributi previdenziali che l'azienda avrebbe versato se il dipendente fosse rimasto in servizio fino a sessant'anni) matura alla data del provvedimento aziendale di collocamento a riposo e non in quella successiva in cui l'I.N.P.S. comunica di avere accettato tale anticipato collocamento, configurandosi tale comunicazione quale condizione sospensiva del beneficio, il cui avveramento retroagisce al momento in cui se ne sono verificati tutti gli elementi costitutivi; pertanto la rivalutazione e gli interessi sulle somme dovute a titolo di "restituzione contributi" in base al cit. art. 16 decorrono fin dalla data dell'anticipato collocamento a riposo del dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)