Sez. U, Sentenza n. 11097 del 21/10/1991 (Rv. 474312 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Azienda Municipale Trasporti di Catania - Collocamento anticipato a riposo per inabilità fisica - Spettanze di fine rapporto ex art. 16 del testo unico degli accordi aziendali - Maturazione dalla data dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Azienda - Comunicazione da parte dell'Inps di accettare l'anticipato collocamento in pensione - Condizione sospensiva del provvedimento aziendale - Configurabilità - Effetti.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza
Ai sensi delle disposizioni inderogabili di cui agli artt. 2120 cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., le spettanze di fine rapporto (indennità di buonuscita e rimborso contributi), previste dall'art. 16 del Testo Unico degli accordi aziendali dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania in favore del dipendente collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, maturano alla data dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Azienda, restando escluso che la norma della contrattazione aziendale, nel riferirsi alla comunicazione con la quale l'Inps rende noto di accettare l'anticipato collocamento in pensione del lavoratore, si ponga in contrasto con le suindicate disposizioni inderogabili, atteso che tale comunicazione si configura come una condizione sospensiva del provvedimento aziendale di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la comunicazione stessa, concretizzando l'evento che condiziona sospensivamente gli effetti della cessazione del rapporto, rende effettivo l'anticipato collocamento in quiescenza con decorrenza dalla data in cui questo è stato disposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)