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Sez. 1, Sentenza n. 4035 del 06/04/1995 (Rv. 491677 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Padre biologico - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491677-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

Il sedicente padre biologico, interessato a contestare la paternità legittima di un minore degli anni sedici, non è legittimato al promovimento dell'azione di disconoscimento della paternità (riservato dall'art. 244 cod. civ. esclusivamente alla madre, al marito, al figlio ultrasedicenne o, in caso di minore di età inferiore, al curatore speciale nominato a richiesta del pubblico ministero), né ad intervenire nel relativo procedimento, né ad impugnare i provvedimenti in esso adottati (nella specie, impugnazione del decreto della Corte d'Appello di revoca della nomina del curatore speciale per il promovimento dell'azione di disconoscimento di paternità in relazione a minore infrasedicenne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)