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Sez. 1, Sentenza n. 3934 del 12/03/2012 (Rv. 621966 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Questioni di stato delle persone - Accertamento incidentale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621966-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE

L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 cod. proc. pen. e l'art. 8 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Ne consegue che in sede di appello di una sentenza relativa all'accertamento di paternità naturale, promossa dal figlio, non può essere richiesto, in via incidentale, dalla parte convenuta il riesame della sentenza di disconoscimento di paternità ottenuta anteriormente all'introduzione del successivo giudizio, essendo, peraltro, escluso dall'art. 244 cod. civ. che il sedicente padre naturale sia legittimato a partecipare al giudizio di disconoscimento di paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)