Sez. 1, Sentenza n. 8729 del 08/09/1997 (Rv. 507685 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Presupposti - "Periculum in mora" e "fumus boni iuris" - Mancanza anche di uno solo di essi - Conseguenze - Giudizio di convalida - Verifica della sussistenza di entrambi i presupposti - Necessità - Appello - Deduzione della insussistenza di uno dei presupposti - Eccezione in senso non proprio - Configurabilità - Onere della riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Insussistenza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
A norma dell'art. 671 cod. proc. civ., l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l'esistenza sia del "fumus boni iuris" - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile l'esistenza della pretesa in contestazione -, sia del "periculum" in mora - cioè del fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito - così che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare, e, ove questa sia stata concessa, il giudizio di convalida deve avere ad oggetto la sussistenza di entrambe le condizioni. Pertanto, inerendo le dette condizioni alla convalidabilità del sequestro, in sede di gravame il giudice d'appello deve riscontrarne d'ufficio la ricorrenza, onde la dedotta insussistenza di una di esse non costituisce eccezione in senso proprio da riproporsi espressamente ex art. 346 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)