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Sez. L, Sentenza n. 927 del 03/02/1996 (Rv. 495710 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Presupposti - "Fumus boni juris e periculum in mora" - Mancanza di uno solo di essi - Conseguenze - Giudizio di convalida - Verifica della sussistenza di entrambi i presupposti - Necessità - Risultanze istruttorie ritualmente acquisite - Utilizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495710-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

L'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del "periculum in mora", e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, sia del "fumus boni juris", e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione; la carenza di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare e pertanto, qualora questa sia stata emessa, il successivo giudizio di convalida, sia esso reso unitamente al merito, ovvero anticipatamente o separatamente, deve necessariamente estendersi al riscontro della sussistenza di entrambe, dovendosi in tale sede esaminare, con riguardo al "fumus", e quindi nell'ambito di un accertamento limitato alla probabilità dell'esistenza del diritto, e senza pregiudizio del successivo riesame, tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite. (Principio affermato con riferimento alla disciplina del sequestro conservativo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge di riforma del processo civile 26 novembre 1990 n. 353).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 682, Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)