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Sez. L, Sentenza n. 927 del 03/02/1996 (Rv. 495711 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezioni non accolte in primo grado in quanto non costituenti oggetto di espressa pronuncia - Onere della riproposizione - Ambito di applicabilità - Eccezioni non in senso proprio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495711-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

A norma dell'art. 346 cod. proc. civ., l'onere dell'espressa riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado (intendendosi per tali quelle sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato) riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio (attinenti cioè a fatti modificativi, estintivi o impeditivi) e non anche le contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)