Sez. 6, Sentenza n. 904 del 21/10/1999 Ud. (dep. 27/01/2000) Rv. 215432 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale - Attività di redazione di bilanci - Attribuzione in via riservata o esclusiva alle predette categorie professionali - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'attività di redazione di bilanci societari non rientra nel novero di quelle protette, attribuite in via esclusiva o riservata alle figure professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, come è dato evincere, tra l'altro, dal dettato degli artt. 2380 e 2423 c.c. Quest'ultima norma, infatti, fa obbligo all'amministratore della società di "...redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa", mentre l'art. 2380 c.c. sancisce che "L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci". D'altra parte, l'art. 2382, al pari delle altre disposizioni contenute nel paragrafo 2 della Sez. VI, Capo V, Tit. V, Libro V, c.c., che dettano la disciplina concernente gli "amministratori", non riserva affatto l'amministrazione della società a soggetti iscritti negli albi professionali riguardanti le professioni anzidette di cui al d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1068.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2382 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423, DPR 27/10/1953 num. 1067 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)