Sez. 6, Sentenza n. 13124 del 14/02/2001 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218306 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di redazione di denunce a fini fiscali - Attribuzione in via esclusiva o riservata a categorie professionali (ragionieri e dottori commercialisti) - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'art. 1, lett. "a", legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate - da un'apposita norma - alla professione considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 28/12/1952 num. 3060 art. 1 lett. A CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)