diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 20/01/2006 (Rv. 588639 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Non ragionevole durata - Determinazione - Criteri - Comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrere al processo o, comunque, a contribuire alla sua definizione - Inclusione - Limitazione a collaboratori o organi ausiliari del giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588639-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nel tempo del processo attribuibile al giudice (inteso come apparato giustizia, cioè come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio), tempo in relazione al quale va emesso il giudizio circa la ragionevolezza o meno della durata, deve tenersi conto del comportamento, oltre che del giudice del procedimento, anche di ogni altra autorità chiamata a concorrere al procedimento medesimo o, comunque, a contribuire alla sua definizione. Nel novero di tali altre autorità non vanno unicamente ricompresi collaboratori o organi ausiliari del giudice stesso, ma, in base al tenore letterale della disposizione, anche organi diversi rispetto a quello giudiziario, connotati, al pari di questo, come "autorità"; dunque, in tesi, anche l'autorità legislativa od amministrativa, la cui attività abbia in concreto inciso sulla procedura in contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)