Sez. 4, Sentenza n. 5448 del 11/03/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159415 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - MEDICO GENERICO E MEDICO SPECIALISTA - GRADO DELLA COLPA - NOZIONE - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO PER EMORRAGIA "POST-PARTUM".*
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - MEDICO GENERICO E MEDICO SPECIALISTA - GRADO DELLA COLPA - NOZIONE - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO PER EMORRAGIA "POST-PARTUM".*
In tema di responsabilità per delitto colposo nell'Esercizio della professione medica, l'errore penalmente rilevante non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, così come richiamato dall'art. 2236 cod. civ., per cui deve trattarsi di errore inescusabile, derivante o dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali dell'arte medica o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria. L'errore del medico specialista va però considerato con maggiore severità, poiché non si richiede al sanitario solo quel minimo di cognizioni e l'abilità sopra indicati, ma quella conoscenza e quella particolare abilità e perizia proprie di chi ha acquisito un titolo specialistico. (fattispecie relativa a ritenuto omicidio colposo per emorragia post- partum dovuta ad errato tamponamento endouterino e ad omessa isterectomia da parte di medico specialista in ostetricia e ginecologia). (Conf mass n 149219).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)