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Sez. 3, Sentenza n. 6451 del 24/07/1987 (Rv. 454732 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1987-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454732-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*

Il diritto di prelazione agraria sorge nel momento in cui viene posto in essere l'atto iniziale dell'iter formativo della compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo, atto costituito dalla proposta contrattuale formulata da una parte e comunicata all'altra, cosicché per essere l'avente diritto alla prelazione assoggettato ai termini, agli adempimenti ed alle correlative decadenze, che la legge ricollega, in serie successive, alla notificazione della proposta di alienazione ed alla trasmissione del preliminare, è necessario che il proprietario provveda egli stesso alla notificazione (o, in caso contrario, procuri al destinatario idoneo affidamento circa la sua provenienza da lui) in quanto la notifica di detta proposta costituisce un atto necessitato per il proprietario, dovendosi con tale atto offrire al titolare della prelazione tutti gli elementi per esercitare il suo diritto con una semplice dichiarazione di adesione, senza incertezza in ordine ai dati essenziali della fattispecie, con la conseguenza che a tal fine non è sufficiente una generica informativa, ancorché proveniente dal proprietario del fondo, ovvero la mera conoscenza della dichiarazione del terzo. (V 7259/83, mass n 431859; (V 5385/79, mass n 401972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)