Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 05/12/1983 (Rv. 431859 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI, ADEMPIMENTI E DECADENZE PREVISTI IN TEMA DI OBBLIGHI DELL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERMINI, ADEMPIMENTI E DECADENZE PREVISTI IN TEMA DI OBBLIGHI DELL'AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Perché l'avente diritto alla prelazione agraria sia assoggettato ai termini, agli adempimenti ed alle correlative decadenze che la legge ricollega, in serie successive, alla notificazione della proposta di alienazione ed alla trasmissione del preliminare, è necessario che il proprietario provveda egli stesso a tale notificazione o, in caso contrario, procuri al destinatario idoneo affidamento che questa proviene da lui essendo egli tenuto ad offrire al coltivatore tutti gli elementi perché questi eserciti il suo diritto con una semplice dichiarazione di adesione, senza incertezza alcuna sui dati essenziali della fattispecie, compresi quelli concernenti la legittimazione ed i poteri del notificante, essendo l'ipotesi di verifiche di questi inconciliabile con la ristrettezza dei termini per la prelazione e con il principio che la notificazione in esame non costituisce una normale comunicazione precontrattuale dante luogo ad una comune fase di trattative. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la validità della notificazione al titolare della prelazione del preliminare stipulato dal rappresentante del proprietario sulla base di procura notarile, in quanto di questa non erano indicati nell'atto, oltre il notaio rogante e la data, il numero di repertorio e gli estremi della registrazione). (V 3620/80, mass n 407472; (V 5385/79, mass n 401972).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)