Sez. 1, Sentenza n. 6101 del 16/06/1990 (Rv. 467798 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - NECESSITÀ - EFFETTIVA SUSSISTENZA DI UN IMPONIBILE - IRRILEVANZA - ANTERIORI ISTANZE O SUCCESSIVE CONCESSIONI DI ESECUZIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - NECESSITÀ - EFFETTIVA SUSSISTENZA DI UN IMPONIBILE - IRRILEVANZA - ANTERIORI ISTANZE O SUCCESSIVE CONCESSIONI DI ESECUZIONI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
In virtù del carattere di irrevocabilità della domanda di condono tributario, come prevista dal d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. In legge 19 dicembre 1973 n. 823, nonché dell'improponibilità di condizionamenti di qualsiasi natura e finalità, la presentazione della detta domanda impone la liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati dalla detta disciplina ed indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un imponibile, con la conseguenza che non si deve tener conto di eventuali anteriori istanze (o successive concessioni) di esenzioni (nella specie, in base alla legge 22 luglio 1966 n. 614, richiesta dal contribuente prima della domanda di condono e riconosciutagli in epoca successiva alla domanda stessa). (Conf 5087/89, mass n 464337; (Conf 643/89, mass n 461715; (Conf 224/89, mass n 461417; (Conf 4770/87, mass n 453422).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)