Sez. 1, Sentenza n. 5087 del 25/11/1989 (Rv. 464337 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI CONDONO - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE - ESENZIONI - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DOMANDA DI CONDONO - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE - ESENZIONI - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
A seguito della domanda di "condono" fiscale, presentata dal contribuente in base alla disciplina di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1973 n. 823), le pendenze, alle quali la domanda medesima si riferisce, vanno definite in conformità dei criteri automatici fissati da detta disciplina, mentre non rileva l'eventuale spettanza di esenzioni, né il momento, anteriore o posteriore alla data di quella domanda, in cui sia riconosciuto il diritto alle esenzioni stesse (senza che ciò possa configurare un contrasto con precetti costituzionali, vertendosi in tema di effetti che discendono da una libera scelta del contribuente e che si producono in relazione a situazioni astrattamente assoggettabili ad imposizione). (V 4770/87, mass n 453422; (V 4094/87, mass n 452875).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)