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Sez. 1, Sentenza n. 4770 del 28/05/1987 (Rv. 453422 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZE - GODIMENTO DI EVENTUALI ESENZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453422-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA - CONSEGUENZE - GODIMENTO DI EVENTUALI ESENZIONI - ESCLUSIONE.*

La presentazione da parte del contribuente di domanda di condono secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, configura una scelta irrevocabile (art. 10), che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina ed indipendentemente dall'effettiva esistenza di un imponibile e che, pertanto, non consente di tener conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù dell'art. 8 legge 29 luglio 1957 n. 635, a prescindere dal momento anteriore o posteriore alla domanda di condono, in cui il diritto all'esenzione sia stato comunicato al contribuente. (Conf 6572/86, mass n 448718; (Conf 3194/86, mass n 446202; (Conf 1036/86, mass n 444548; (Conf 6214/85, mass n 443342.*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)