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Sez. 5, Sentenza n. 552 del 12/01/2007 (Rv. 595122 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Oggetto dell'imposta - Individuazione - Comportamenti pubblicitari visivi o acustici - Disponibilità di impianti di affissione o di altri mezzi pubblicitari - Sufficienza - Effettiva utilizzazione - Necessità - Esclusione - Affissioni dirette - Pubblicità professionale su impianti pubblicitari anche per conto altrui - Determinazione dell'imposta - Art. 12, comma terzo, del d.lgs n. 507 del 1993 - Disciplina anteriore alla modifica di cui all'art. 145, comma 56, della legge n. 388 del 2000 - Tariffa ridotta ai sensi del comma secondo del citato art. 12 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595122-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo è costituito, in base agli artt. 1, 3, 4 e 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissione su appositi impianti o di altri mezzi e va riferito non all'attività di diffusione del messaggio ma al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso. Nel caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, deve escludersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del citato decreto, che, sino all'entrata in vigore (1° gennaio 2001) della modifica apportata a tale disposizione dall'art. 145, comma 56, legge 23 dicembre 2000, n. 388, privo di efficacia retroattiva, possa essere applicata la tariffa ridotta contemplata dal comma secondo del medesimo art. 12, commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 4, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 145 com. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)