diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 16/05/1986 (Rv. 446226 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446226-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - EFFETTI.*

Nel rito del lavoro, la mancata comparizione dell'appellante alla udienza di discussione non implica il rinvio di tale udienza, né l'improcedibilità del gravame, stante l'inapplicabilità nel suddetto rito delle Disposizioni dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., e non interferisce sul potere-dovere del giudice di secondo grado di decidere nel merito dell'impugnazione. (Conf 6209/84, mass n 437855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)