Sez. L, Sentenza n. 1765 del 18/02/1987 (Rv. 451139 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - EFFETTI.*
Nel rito del lavoro, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione non comporta il rinvio di tale udienza né l'improcedibilità del gravame - non essendo in detto rito applicabile in via analogica l'art. 348 cod. proc. civ. - e non esclude quindi la necessità che il giudice di secondo grado decida nel merito l'impugnazione. (Conf 3239/86, mass n 446226; (Conf 6209/84, mass n 437855; (Conf 4858/84, mass n 436773).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)