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Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 12/10/1979 (Rv. 401925 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA ALLA SOLA FASE INTERDITTALE.*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401925-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - INAPPLICABILITA ALLA SOLA FASE INTERDITTALE.*

Nei procedimenti cautelari, ivi compreso quello possessorio, la eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 opera con riguardo alla fase interdittale a carattere sommario, che e intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, senza necessita di esplicita declaratoria, mentre nella successiva fase a rito ordinario, in cui quella urgenza viene per definizione a cadere, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini stessi prevista dall'art 1 della citata legge n 742 del 1969. (Conf 671/79, mass n 396835; (Conf 4730/78, mass n 394421; (Conf 3359/76, mass n 382153; (Conf 3370/75, mass n 377508; (contra 1375/77, mass n 385089; (contra 865/76, mass n 379535; (contra 2221/75, mass n 376012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)