diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4730 del 20/10/1978 (Rv. 394421 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394421-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI - LIMITI.*

Nei procedimenti cautelari, ivi compreso il procedimento possessorio, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 (in relazione all'art 92 dello ordinamento giudiziario di cui al RD 30 gennaio 1941 n 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale e intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, senza necessita di una esplicita declaratoria, mentre, nella successiva fase a rito ordinario (giudizio di merito, di convalida eccetera), ove quell'urgenza viene per definizione a cadere, trova applicazione la regola generale della sospensione di detti termini, ai sensi dell'art 1 della citata legge n 742 del 1969. (Conf 3359/76, mass n 382153; (Conf 3370/75, mass n 377508; (contra 1375/77, mass n 385089; (contra 865/76, mass n 379535; (contra 2221/75, mass n 376012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)