Sez. L, Sentenza n. 7207 del 15/04/2004 (Rv. 572094 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro - Assunzione di lavoratori in mobilità - Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 8, comma secondo, legge n. 223 del 1991 - Esclusione (ex art. 68, comma sesto, legge n. 388 del 2000 di interpretazione autentica di tale disposizione) - Irragionevolezza o incostituzionalità della norma di interpretazione autentica - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La riduzione contributiva prevista dall'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità, non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dall'art. 68, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con norma di interpretazione autentica (come tale retroattiva), della suddetta disposizione, dovendosi peraltro escludere l'irragionevolezza o l'incostituzionalità di tale norma di interpretazione autentica, alla luce della sentenza n. 374 del 2002 della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 68 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)