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Sez. L, Sentenza n. 17790 del 22/11/2003 (Rv. 568382 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Applicabilità ai contratti di formazione e lavoro - Esclusione ex art. 68, comma quinto, legge n. 388 del 2000.
Stato
decisa il 2003-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568382-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Per effetto della disposizione di interpretazione autentica posta dall'art.68, comma quinto, della legge n. 388 del 2000,(secondo cui l'art. 3, comma sesto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, va interpretato nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali), articolo ritenuto conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte cost. n. 374 del 2002, i datori di lavoro non possono cumulare il beneficio della riduzione delle aliquote contributive con quello relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali per i contratti di formazione e lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 68 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)