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Sez. L, Sentenza n. 5027 del 29/04/1993 (Rv. 482135 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Irrogazione - Previa contestazione dell'addebito - Obbligo del datore di lavoro - Audizione del lavoratore per le proprie difese o inoltro di queste per iscritto - Facoltà del lavoratore medesimo - Onere del datore di invitare quest'ultimo a discolparsi oralmente - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482135-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Il disposto del secondo comma dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa, previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretato nel senso che solo ove il dipendente lo chieda espressamente il datore di lavoro è tenuto a sentirlo oralmente, salva in ogni caso la facoltà del lavoratore di inoltrare per iscritto le proprie difese; in difetto di tale richiesta non esiste alcun onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, con la conseguenza che nessuna violazione del citato art. 7 è ravvisabile nell'ipotesi che la sanzione disciplinare sia stata irrogata dopo che al lavoratore sia stata effettuata la relativa contestazione senza che risulti alcuna sua successiva richiesta di audizione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)