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Sez. L, Sentenza n. 5366 del 11/06/1996 (Rv. 498039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Irrogazione - Previa contestazione dell'addebito - Obbligo del datore di lavoro - Audizione del lavoratore per le proprie difese ed inoltro di queste per iscritto - Facoltà del lavoratore medesimo - Onere del datore di invitare quest'ultimo a discolparsi personalmente - Insussistenza - Conseguenze - Possibilità per il lavoratore di presentare le proprie controdeduzioni nel corso di una riunione indetta a scopo transattivo - Rispetto delle garanzie ex art. 7 Statuto lavoratori - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta l'obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore stesso per eventuali discolpe se costui non gli abbia rivolto una formale richiesta in tale senso, ferma in ogni caso la facoltà del dipendente di inoltrare per iscritto le proprie osservazioni agli addebiti mossigli; ne deriva che le garanzie procedimentali previste dalla norma sopraindicata debbono ritenersi rispettate qualora dopo la contestazione scritta dell'addebito il lavoratore abbia comunque avuto modo di formulare le proprie controdeduzioni (nella specie partecipando ad una riunione con la controparte indetta per un tentativo di bonaria composizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)