diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 67 del 07/01/1998 (Rv. 511342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione dell'addebito - Previsione di un termine a difesa e convocazione del lavoratore - Necessità - Esclusione - Audizione del lavoratore - Facoltà di quest'ultimo - Onere del datore di lavoro - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, non è necessario che la contestazione dell'addebito contenga un termine al lavoratore per esporre le proprie difese o la fissazione di un'audizione a difesa, in quanto il disposto di cui all'art. 7 comma secondo legge n. 300 del 1970 (secondo il quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa) va interpretato nel senso che, solo ove il dipendente lo richieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentirlo oralmente, salva in ogni caso la facoltà del lavoratore di inoltrare per iscritto le proprie difese.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)