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Sez. 1, Sentenza n. 3104 del 30/04/1997 Cc. (dep. 26/06/1997) Rv. 207968 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Comprende anche difficoltà di tipo organizzativo - Individuazione di queste ultime.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207968-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai fini della valutazione circa la complessità del dibattimento, le difficoltà di tipo organizzativo, per giustificare l'ulteriore sacrificio della libertà personale, devono inerire comunque ad attività funzionali alla celebrazione del giudizio nel quale la sospensione stessa viene richiesta, non potendosi far ricadere sull'imputato problemi riguardanti più in generale l'amministrazione della giustizia, come la carenza di organico e la pendenza di altri processi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)