Sez. 6, Sentenza n. 4463 del 28/11/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 204508 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Per particolare complessità del dibattimento - Ricorrenza di tale situazione - Indicazione - Fattispecie: irrilevanza di carenze di organico e di pendenza di altri procedimenti.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
Il potere discrezionale del Giudice di sospendere i termini della custodia cautelare quando si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma secondo cod. proc. pen. lett.a) e qualora il dibattimento sia particolarmente complesso deve, con riguardo a quest'ultima condizione, ritenersi sussistere sia per l'ipotesi in cui la complessità in questione derivi da esigenze strettamente processuali di approfondimento istruttorio, sia per quella in cui la stessa sia conseguenza di esigenze di carattere logistico. In ogni caso va puntualizzato che la situazione deve essere tale da non consentire, per esigenze istruttorie, di addivenire alla pronuncia della sentenza nel rispetto dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., pur procedendosi nella fissazione delle udienze secondo criteri di normalità, oppure tale da non consentire, per esigenze logistiche di seguire detti criteri. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ai fini della sospensione di cui all'art. 304 comma secondo cod. proc. pen. potessero valere, nell'ambito dei problemi organizzativi, solo quelli inerenti alla celebrazione del processo a carico dell'imputato - es. traduzione di imputati detenuti in luoghi lontani; necessità di mezzi particolari per garantire incolumità di testi e collaboratori - non potendosi invece far ricadere sul medesimo problemi riguardanti più in generale l'amministrazione della giustizia - es. carenza di organico; pendenza di altri processi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)