Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 (Rv. 664078 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Citazione in appello dell’avvocato antistatario - Condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condanna alle spese del giudizio d’appello in solido con la parte assistita - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.
Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)