Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007 (Rv. 595638 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Cronaca giudiziaria - Condizioni per il legittimo esercizio - In relazione a informazione su dichiarazioni rese in sede giudiziaria.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
Allorchè la notizia diffusa da un giornalista consiste nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante poichè tale valutazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità, laddove sussiste per il giornalista solo l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa e in quale contesto; tuttavia il giornalista deve indicare la fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese e gli atti da cui provengono, in modo che il lettore o l'ascoltatore possa chiaramente intendere se la dichiarazione abbia già avuto il vaglio processuale da parte del magistrato e se ne dovrà avere altri. In particolare, quando ciò sia già avvenuto, deve essere menzionato che la dichiarazione diffamatoria contenuta nell'atto giudiziario sia già stata valutata negativamente da parte del magistrato perchè non conforme al vero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)