Sez. 3, Sentenza n. 12358 del 24/05/2006 (Rv. 590835 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio del diritto di cronaca - Requisiti di liceità - Cronaca giudiziaria - Controllo sulla veridicità della notizia e l'attendibilità del dichiarante - Necessità - Esclusione.
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità sostanziale della notizia pubblicata; la pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza del fatto); la continenza (correttezza formale dell'esposizione). Con riferimento alla cronaca giudiziaria il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarda il contenuto di una dichiarazione resa in sede giudiziaria e l'attendibilità del dichiarante. La verità va riferita al fatto rappresentato, cioè al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione, con indicazione, se necessario, del contesto giudiziario nel quale è stata resa, sempre che quanto riportato corrisponda al reale contenuto della dichiarazione, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare nel lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione. In tal caso il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività giudiziaria da un lato e l'opinione pubblica dall'altro e non è tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)