Sez. 4, Sentenza n. 41317 del 11/10/2007 Ud. (dep. 09/11/2007) Rv. 237891 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | "Equipe" chirurgica - Condotta negligente di un componente - Doveri gravanti sugli altri componenti.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di colpa medica nell'attività di "equipe", ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell'evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)