Sez. 4, Sentenza n. 6831 del 10/03/1988 Ud. (dep. 08/06/1988) Rv. 178559 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELLA IMPRESA AI COLLABORATORI - OBBLIGO DELLA PROVA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELLA IMPRESA AI COLLABORATORI - OBBLIGO DELLA PROVA.*
Le attribuzioni e le competenze relative all'attuazione delle misure antinfortunistiche possono di fatto competere anziché ai titolari dell'impresa, ai dirigenti ed ai preposti; tuttavia ai fini della responsabilità contravvenzionale è indispensabile che sia dimostrata la devoluzione dall'imprenditore ad un collaboratore dell' impresa delle incompetenze direttamente inerenti all'adozione e sorveglianza delle misure di prevenzione. (Conf mass n 145811; (Conf mass n 174213).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)