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Sez. 4, Sentenza n. 6831 del 10/03/1988 Ud. (dep. 08/06/1988) Rv. 178559 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELLA IMPRESA AI COLLABORATORI - OBBLIGO DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1988-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178559-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELLA IMPRESA AI COLLABORATORI - OBBLIGO DELLA PROVA.*

Le attribuzioni e le competenze relative all'attuazione delle misure antinfortunistiche possono di fatto competere anziché ai titolari dell'impresa, ai dirigenti ed ai preposti; tuttavia ai fini della responsabilità contravvenzionale è indispensabile che sia dimostrata la devoluzione dall'imprenditore ad un collaboratore dell' impresa delle incompetenze direttamente inerenti all'adozione e sorveglianza delle misure di prevenzione. (Conf mass n 145811; (Conf mass n 174213).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)