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Sez. 6, Sentenza n. 8497 del 20/02/1980 Ud. (dep. 08/07/1980) Rv. 145811 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA A PERSONA TECNICAMENTE QUALIFICATA - OBBLIGO DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1980-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145811-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA A PERSONA TECNICAMENTE QUALIFICATA - OBBLIGO DELLA PROVA.*

Le attribuzioni e le competenze, relative alla attuazione delle misure di sicurezza, possono di fatto competere anziche ai titolari dell'impresa (sociale o individuale che sia) ai 'dirigenti ed ai prepostì, ma ai fini dello spostamento della responsabilita contravvenzionale, che e punibile a titolo di colpa, occorre in concreto che sia chiaramente dimostrata la devoluzione, dallo imprenditore ad un collaboratore dell'impresa, delle incombenze direttamente inerenti all'adozione e sorveglianza delle misure di prevenzione.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)