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Sez. 4, Sentenza n. 40917 del 24/09/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 241480 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'INTERESSATO | Provvedimento di ripristino della custodia carceraria emesso dal Tribunale - Sostituzione dell'originaria misura nelle more del ricorso da parte del G.i.p. - Carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241480-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'INTERESSATO

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, qualora nelle more il giudice delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., abbia ulteriormente disposto la sostituzione dell'originaria misura cautelare con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)