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Sez. 4, Sentenza n. 41150 del 23/03/2004 Cc. (dep. 21/10/2004) Rv. 229281 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Sostituzione di custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari - Accoglimento di appello del pubblico ministero per il ripristino della misura più grave - Ricorso per cassazione da parte dell'imputato - Ulteriore sostituzione, in pendenza del ricorso, degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora - Definitività di tale provvedimento per mancata impugnazione - Sopravvenuto rigetto del precedente ricorso per cassazione proposto dall'imputato - Ripristino della custodia cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229281-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

Qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)