Sez. 2, Sentenza n. 4435 del 14/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262378 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sostituzione di custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari - Accoglimento di appello del P.M. per il ripristino della misura più grave - Ricorso per cassazione da parte dell'imputato - Prescrizioni accessorie agli arresti domiciliari - Ripristino della custodia cautelare - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", qualora, in pendenza di ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, il giudice assuma provvedimenti riguardanti prescrizioni accessorie alla custodia domestica (nella specie, eliminazione del divieto di comunicare con i terzi e concessione di alcuni permessi di allontanamento), senza alterarne l'essenza, tali statuizioni non determinano una radicale modifica del trattamento cautelare e, pertanto, nell'ipotesi di rigetto del ricorso per cassazione non sono ostative al ripristino della custodia in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)