Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 06/04/1981 (Rv. 412619 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - DISCIPLINA EX ART 27, ULTIMO COMMA, DEL DPR N 636 DEL 1972 - SOPRAVVENIENZA NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITA - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - DISCIPLINA EX ART 27, ULTIMO COMMA, DEL DPR N 636 DEL 1972 - SOPRAVVENIENZA NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITA - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - ESCLUSIONE.*
In tema di contenzioso tributario, l'art 27 ultimo comma del DPR 26 ottobre 1972 n 636, che non ammette la discussione orale davanti alla commissione centrale, integra una norma di carattere processuale, la quale trova immediata applicazione nei procedimenti in corso, ancorche instaurati su ricorso avverso decisione resa nel vigore della precedente disciplina. Tale principio manifestamente non pone la norma medesima in contrasto con l'art 24 della Costituzione, tenuto conto che il diritto di difesa delle parti non postula necessariamente la predetta discussione orale e viene adeguatamente assicurato dalla facolta di produrre memorie e repliche scritte. (V 3248/79, mass n 399620).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)