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Sez. 1, Sentenza n. 3248 del 08/06/1979 (Rv. 399620 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA EX ART 24 COST - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399620-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA EX ART 24 COST - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'ultimo comma dell'art 27 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, secondo cui la discussione orale non e ammessa dinanzi alla commissione tributaria centrale, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art 24 cost, non puo essere identificato esclusivamente con la discussione orale sull'oggetto della vertenza e trova nella specie espressione adeguata nella previsione di una difesa scritta, articolata in memorie e repliche difensive.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)