diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5451 del 10/10/1988 (Rv. 460060 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMOZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460060-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMOZIONI.*

Il regolamento del personale del Banco di Napoli ha natura negoziale, sicché la sua interpretazione da parte del giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 50 del regolamento del personale 24 aprile 1975 e di successiva circolare del comitato direttivo, che il lavoratore, il quale per un semestre aveva alternato lo svolgimento di mansioni di titolare di cassa presso agenzie di città e filiali non autonome, avesse diritto, ai fini della promozione per merito comparativo, ad un solo punto, anziché a due, essendo in contrario irrilevante, per l'inapplicabilità del principio della prevalenza, la maggiore durata complessiva, nell'ambito del semestre, delle mansioni - di titolare di cassa di filiali non autonome - cui era collegata la previsione del maggior punteggio). (Conf 313/84, mass n 435587).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)